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Caso Cucinotta - Annalisa Cucinotta non sarà processata
#1
Per maggiori informazioni:
http://ilnuovociclismo.forumfree.it/?t=35840203
 
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#2
Caso Cucinotta, la Corte Federale rinvia ancora
La Corte Federale rimanda ancora la decisione sul ricorso presentato dalla ciclista Annalisa Cucinotta.
Il ricorso è stato redatto e presentato dagli avvocati Alessandro Carchio e Filippo Mansutti del Foro di Udine. La Corte Federale è a conoscenza del ricorso sin dalla prima metà del mese di dicembre 2011.
Per completezza, si riassumerà brevemente la vicenda.
La 25enne ciclista originaria di Muzzana del Turgnano nel 2009 era stata squalificata per due anni dal Tribunale Nazionale Antidoping per una positività riscontrata nel dicembre 2008. Pur non condividendo la decisione del TNA, Annalisa ha regolarmente scontato la pena inflittale e successivamente ha ripreso l’attività agonistica prendendo regolarmente parte alle varie competizioni con il club di appartenenza e con la nazionale azzurra. Nel maggio scorso, tuttavia, la Federciclismo ha vietato la partecipazione ai campionati italiani e la maglia azzurra agli atleti sanzionati per doping traendo spunto dalla cosiddetta “Osaka rule”, la regola 45 della Carta olimpica che disciplinava la partecipazione degli atleti ai Giochi olimpici. Una norma che ha di fatto impedito all’atleta friulana di gareggiare e che le ha sbarrato la porta della Nazionale e quindi la possibilità di giocarsi la qualificazione per le prossime Olimpiadi di Londra 2012.
La Regola 45 della Carta Olimpica è stata però dichiarata invalida e inapplicabile dal Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna con sentenza del 4 ottobre 2011, e, successivamente, anche il Comitato olimpico internazionale, in ottemperanza alla pronuncia del Tas, ha provveduto a rimuovere la norma in questione. A livello dell’ordinamento sportivo ciclistico italiano, tuttavia, permane la limitazione introdotta nel maggio 2011.
I legali della Cucinotta hanno basato la richiesta di annullamento della norma regolamentare della FCI sul concetto della violazione del principio di irretroattività delle sanzioni, sancito dal codice penale italiano e dalla Costituzione. Tale principio prevede che la legge non possa disporre che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo e soprattutto nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso. In sostanza non può essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Sulla base di un altro principio stabilito dal codice Wada, la Regola 45 della Carta Olimpica non è legittima in quanto introduce una seconda sanzione rispetto a quelle già previste dalla normativa sportiva. Lo stesso ragionamento dovrà dunque essere esteso al divieto sancito dalla Federciclismo, perché la Federazione è emanazione del CONI, il quale al CIO.
Ricevuto il ricorso, la Corte Federale fissava una prima riunione per il giorno 11 febbraio 2011 – due mesi dopo la ricezione del ricorso -, riunione che tuttavia veniva rinviata a causa delle avverse condizioni meteorologiche che non hanno permesso ad alcuni giudici di raggiungere la sede prevista per la riunione, che nell’occasione era la città di Padova.
La riunione veniva dunque rinviata al 10 marzo 2012 – tre mesi dopo la ricezione del ricorso.
Dunque a questo punto la Corte Federale assume la propria decisione dirimendo la questione sottopostale? la risposta è negativa; la Corte Federale, in occasione della riunione indetta per esaminare il ricorso presentato dalla Cucinotta, optava per riservarsi – senza limitazioni di tempo – sia la decisione sia la motivazione. In tal modo un provvedimento atteso trepidamente da più di tre mesi slitterà ancora e la Cucinotta dovrà attendere per un tempo imprecisato le determinazioni dell’Autorità giudiziaria sportiva.
I legali della ricorrente, avvocati Alessandro Carchio e Filippo Mansutti, contestano tale modo di procedere in quanto non in linea con i principi che reggono la Giustizia Sportiva, vale a dire i principi che impongono celerità e tempestività ai procedimenti giudiziali di competenza degli organi di giustizia sportiva.
In tal senso depone il combinato disposto degli artt. 4.7 Principi di Giustizia Sportiva del C.O.N.I., 34 e 35 dello Statuto Federale della F.C.I., 7 e 10, per quanto compatibile, Regolamento di Giustizia e Disciplina F.C.I., alla luce del quale si evince che la Giustizia sportiva debba essere rapida ed i tempi procedimentali limitati al massimo.
Ritengono gli avvocati Alessandro Carchio e Filippo Mansutti che un lasso di tempo di più di tre mesi sia assolutamente eccessivo per dirimere una questione sulla quale ha già avuto modo di esprimersi il Tribunale Arbitrale dello Sport con sede in Losanna (il quale ha risolto la questione in tempi ben più rapidi tenuto in considerazione l’apparato, la procedura e la giurisdizione internazionale del Tribunale Arbitrale dello Sport, elementi che certamente rendono più problematica la soluzione delle controversie giudiziali).
E’ appena il caso di sottolineare che, nel decidere un caso del tutto analogo, relativo al ciclista Ivan Basso, se pur in presenza di elementi diversi ed in un contesto giurisprudenziale difforme, la Corte Federale ebbe modo di pronunciarsi in tempi assai brevi e più confacenti agli obiettivi che il sistema di Giustizia sportiva si prefigge.
E’ opportuno tenere presente che l’atleta Annalisa Cucinotta giorno dopo giorno sta perdendo opportunità preziose per la propria carriera sportiva nonché, ci si auspica, per poter ricominciare a rappresentare la nazionale italiana nelle competizioni internazionali. Anche questi aspetti meritano di essere tenuti in debita considerazione e dovrebbero indurre la Corte Federale ad assumere con celerità una decisione sul ricorso in oggetto. Non sfuggirà certamente, infatti, che le Olimpiadi di Londra 2012 avranno inizio tra pochi mesi e l’obiettivo del ricorso verrebbe vanificato dal trascorrere del tempo, se anche dovesse ipoteticamente avere esito positivo.
Infine, è appena il caso di sottolineare che, la carriera di un atleta è breve e le occasioni importanti non sono molte per cui il tempo gioca un ruolo di fondamentale importanza nel caso riguardante Annalisa Cucinotta. Un ulteriore ritardo, per quanto sopra detto, comporterebbe gravi conseguenze, ai danni della sig.ra Cucinotta, sia in ambito sportivo che in ambito economico.

tuttobiciweb.it
 
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#3
Sentenza Cucinotta: chi ha deciso il "no" all'azzurro?
La Corte Federale finalmente scioglie la riserva sul ricorso presentato nel dicembre 2011 dalla ciclista Annalisa Cucinotta ed annulla le delibere n. 30/2011 del Presidente Federale e la delibera n. 150/2011 del Consiglio Federale mediante le quali veniva introdotta “la modifica del Regolamento dei Campionati Italiani di ogni specialità e categoria inserendo il divieto alla partecipazione ai campionati italiani di ogni specialità e categoria per gli atleti sanzionati per doping”.
La decisione interviene poco più di un mese prima dell’inizio dei campionati italiani e poco più di due mesi prima dell’inizio delle gare olimpiche.
Per chi non conoscesse la vicenda si riassumerà in breve la questione.
Annalisa Cucinotta, atleta i cui interessi sono curati dalla società Blue Star Group Srl di Udine, nel 2009 subiva una squalifica da parte del Tribunale Nazionale Antidoping, a seguito di un episodio avvenuto nel dicembre 2008. La sanzione prevedeva la squalifica dalle gare per il periodo di due anni a partire dall’11 dicembre 2008. Terminata di scontare la squalifica, Annalisa Cucinotta riprendeva a partecipare alle varie competizioni professionistiche, comprese quelle in veste di atleta azzurra.
Improvvisamente, nel maggio del 2011 (delibera n. 30 del 30 maggio 2011) il Presidente della Federazione Ciclistica Italiana, dott. Renato Di Rocco, decretava “la modifica del Regolamento dei campionati italiani di ogni specialità e categoria inserendo il divieto alla partecipazione ai campionati italiani di ogni specialità e categoria per gli atleti sanzionati per doping”. Tale delibera veniva ratificata in seguito dal Consiglio Federale con delibera n. 150/2011, nonostante già un altro ciclista, Danilo Di Luca, avesse proposto ricorso avverso il nuovo divieto.
A seguito di tale introduzione regolamentare, molti atleti che avevano già scontato la loro squalifica si vedevano arbitrariamente comminata una nuova ulteriore sanzione.
L’introduzione regolamentare della Federazione Ciclistica Italiana si fondava sulla Regola 45 della Carta Olimpica che regolava la partecipazione degli atleti ai giochi olimpici e meglio nota come “Osaka rule”.
Tuttavia la sopramenzionata Regola 45 della Carta Olimpica veniva dichiarata invalida ed inapplicabile dal Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (sentenza del 4 ottobre 2011 TAS-CAS 2011/O/2422 USOCv.IOC). Successivamente anche il CIO, in ottemperanza alla citata pronuncia del TAS, provvedeva a rimuovere la norma in questione.
A livello dell’ordinamento sportivo ciclistico italiano, tuttavia, permaneva la limitazione introdotta nel maggio 2011 dal Presidente della Federazione Ciclistica Italiana.
Annalisa Cucinotta, quindi, trovandosi illegittimamente limitata nella possibilità di proseguire nella propria carriera sportiva, si è rivolta agli avvocati Filippo Mansutti e Alessandro Carchio entrambi del Foro di Udine per vedere tutelate le proprie ragioni.
I legali della Cucinotta, partendo dal caso della loro assistita, hanno proposto ricorso alla Corte Federale della Federazione Ciclistica Italiana, sollevando una problematica che ha valenza nazionale in quanto riguarda numerosi atleti che si trovano nella medesima situazione dell’atleta friulana.
Gli avvocati Mansutti e Carchio hanno basato la richiesta di annullamento della norma regolamentare della Federazione Ciclistica Italiana su due argomentazioni: la prima riguardante la violazione del principio di irretroattività della norme sanzionatorie; la seconda riguardante la violazione del principio di doppia sanzione e di introduzione di modifiche al codice Wada.
Dunque, dopo cinque mesi, nel corso dei quali la Cucinotta è stata con il fiato sospeso in attesa della decisione della Corte Federale, finalmente è intervenuta la decisione sul ricorso proposto dall’atleta friulana.
E la decisione non poteva essere migliore per l’atleta friulana.
La Corte Federale ha deciso infatti di annullare la delibera presidenziale n. 30/2011 del Presidente Federale e la delibera n. 150/2011 del Consiglio Federale in quanto il TAS e conseguentemente il CIO si sono espressi per l’abolizione della cosiddetta Regola 45 (“Osaka Rule”), norma sulla quale si basavano le delibere della Federazione Ciclistica Nazionale.
La Corte Federale riconosce dunque che le decisioni del TAS e del CIO hanno ritenuto la natura sanzionatoria della Regola 45 e perciò ne hanno decretato l’invalidità ed inefficacia. Tali statuizioni – afferma la Corte Federale – non possono essere prive di conseguenze per il caso relativo alla atleta Cucinotta anche alla luce di quanto previsto dalla Legge n. 280/2003 ove all’art. 1 si legge che “La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione del’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale”. Essendo quindi le Federazioni Nazionali articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale, ed avendo quest’ultimo ritenuto che la previsione di non partecipazione ad una specifica competizione per i soggetti sanzionati con squalifica di oltre sei mesi per doping abbia natura lato sensu sanzionatoria fa sì che la previsione inserita nelle delibere impugnate dal ricorso della Cucinotta sia illegittima e come tale debba essere annullata proprio per tali principi enunciati dalla ciclista. Fra le argomentazioni esposte dagli avvocati Alessandro Carchio e Filippo Mansutti, quella che più ha convinto la Corte Federale è stata quella relativa alla carenza di legittimazione attiva della Federazione Ciclistica Italiana, non potendo la stessa modificare il codice WADA con l’inserimento di una nuova sanzione. La Corte Federale ha infatti ritenuto che la Federazione Ciclistica Nazionale non aveva né ha la potestà di modificare norme che il CIO e le Federazioni Internazionali hanno accettato aderendo al codice WADA.
A seguito dell’annullamento delle delibere impugnate, Annalisa Cucinotta potrà dunque partecipare ai Campionati Italiani Assoluti che si svolgeranno nel mese di giugno.
Con riferimento invece alla possibilità di partecipare ai Giochi Olimpici, la Corte Federale dichiara nella propria decisione che le delibere n. 30/2011 del Presidente Federale e n. 150/2011 del Consiglio Federale non impedivano agli atleti di poter essere selezionati e quindi di poter partecipare ai Giochi Olimpici, riguardando tali delibere solamente la partecipazione ai campionati italiani.
Sottolinea la Corte Federale che la convocazione per le Olimpiadi e alle competizioni con i colori della maglia azzurra è un atto puramente discrezionale ad esclusivo appannaggio degli organi competenti. E tale discrezionalità – secondo quanto affermato dalla Corte Federale – non è sottoposta ad alcuna regola o vincolo.
Per tali ragioni Annalisa Cucinotta può ora a ragione partecipare ai prossimi Campionati Nazionali e può soprattutto sperare di essere selezionata per le competizioni con i colori della maglia azzurra, ed in particolare per gli imminenti Giochi Olimpici di Londra.
La decisione della Corte Federale risulta inoltre di rilevante importanza in quanto molti altri atleti si trovavano, come la Cucinotta, sottoposti al divieto introdotto con le delibere impugnate. Anche per costoro dunque si spalancano le porte alle competizioni per i titoli di campione nazionale nelle varie specialità nonché alle competizioni che prevedono la rappresentanza del tricolore.

Nota: in questo lungo scritto degli avvocati di Annalisa Cucinotta c'è un passaggio, tra i tanti, che balza all'occhio e recita: “Con riferimento invece alla possibilità di partecipare ai Giochi Olimpici, la Corte Federale dichiara nella propria decisione che le delibere n. 30/2011 del Presidente Federale e n. 150/2011 del Consiglio Federale non impedivano agli atleti di poter essere selezionati e quindi di poter partecipare ai Giochi Olimpici, riguardando tali delibere solamente la partecipazione ai campionati italiani". Quindi perché certi atleti sono stati privati della possibilità di indossare la maglia azzurra ai mondiali 2011? Se nelle delibere federali non si fa cenno a questo divieto, perché è stato imposto? Misteri federali...

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#4
Annalisa Cucinotta non sarà processata
Lo ha stabilito il giudice monocratico del tribunale di Udine

La ciclista Annalisa Cucinotta non sarà processata per l'accusa di doping. Lo ha stabilito il giudice monocratico del tribunale di Udine Roberto Pecile che, su richiesta dei difensori dell'atleta, Alessandro Carchio e Filippo Mansutti, ha deciso il non doversi procedere. Il magistrato non ha ritenuto esistenti le condizioni di procedibilità in merito alla richiesta del Ministro della Giustizia di procedere nei confronti dell'atleta, dopo che era risultata positiva al Boldenone nei controlli antidoping cui era stata sottoposta l'11 dicembre 2008, a Calì (Colombia). L'atleta era stata sottoposta a esami subito dopo una competizione ciclistica valevole per la Coppa del Mondo Pista femminile. La difesa dell'atleta, partita per il Messico per partecipare alla Coppa del Mondo, aveva anche chiesto, in subordine, un'integrazione istruttoria sui campioni biologici, mai pervenuti né al Tribunale nazionale antidoping né al Coni. Le accuse, formulate anche in sede penale dal pm Barbara Loffredo, si sarebbero basate sempre solo su un verbale redatto da un ufficiale Wada in Colombia. La difesa aveva chiesto anche l'assoluzione nel merito della vicenda.

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