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Caso Cucinotta, la Corte Federale rinvia ancora
La Corte Federale rimanda ancora la decisione sul ricorso presentato dalla ciclista Annalisa Cucinotta.
Il ricorso è stato redatto e presentato dagli avvocati Alessandro Carchio e Filippo Mansutti del Foro di Udine. La Corte Federale è a conoscenza del ricorso sin dalla prima metà del mese di dicembre 2011.
Per completezza, si riassumerà brevemente la vicenda.
La 25enne ciclista originaria di Muzzana del Turgnano nel 2009 era stata squalificata per due anni dal Tribunale Nazionale Antidoping per una positività riscontrata nel dicembre 2008. Pur non condividendo la decisione del TNA, Annalisa ha regolarmente scontato la pena inflittale e successivamente ha ripreso l’attività agonistica prendendo regolarmente parte alle varie competizioni con il club di appartenenza e con la nazionale azzurra. Nel maggio scorso, tuttavia, la Federciclismo ha vietato la partecipazione ai campionati italiani e la maglia azzurra agli atleti sanzionati per doping traendo spunto dalla cosiddetta “Osaka rule”, la regola 45 della Carta olimpica che disciplinava la partecipazione degli atleti ai Giochi olimpici. Una norma che ha di fatto impedito all’atleta friulana di gareggiare e che le ha sbarrato la porta della Nazionale e quindi la possibilità di giocarsi la qualificazione per le prossime Olimpiadi di Londra 2012.
La Regola 45 della Carta Olimpica è stata però dichiarata invalida e inapplicabile dal Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna con sentenza del 4 ottobre 2011, e, successivamente, anche il Comitato olimpico internazionale, in ottemperanza alla pronuncia del Tas, ha provveduto a rimuovere la norma in questione. A livello dell’ordinamento sportivo ciclistico italiano, tuttavia, permane la limitazione introdotta nel maggio 2011.
I legali della Cucinotta hanno basato la richiesta di annullamento della norma regolamentare della FCI sul concetto della violazione del principio di irretroattività delle sanzioni, sancito dal codice penale italiano e dalla Costituzione. Tale principio prevede che la legge non possa disporre che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo e soprattutto nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso. In sostanza non può essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Sulla base di un altro principio stabilito dal codice Wada, la Regola 45 della Carta Olimpica non è legittima in quanto introduce una seconda sanzione rispetto a quelle già previste dalla normativa sportiva. Lo stesso ragionamento dovrà dunque essere esteso al divieto sancito dalla Federciclismo, perché la Federazione è emanazione del CONI, il quale al CIO.
Ricevuto il ricorso, la Corte Federale fissava una prima riunione per il giorno 11 febbraio 2011 – due mesi dopo la ricezione del ricorso -, riunione che tuttavia veniva rinviata a causa delle avverse condizioni meteorologiche che non hanno permesso ad alcuni giudici di raggiungere la sede prevista per la riunione, che nell’occasione era la città di Padova.
La riunione veniva dunque rinviata al 10 marzo 2012 – tre mesi dopo la ricezione del ricorso.
Dunque a questo punto la Corte Federale assume la propria decisione dirimendo la questione sottopostale? la risposta è negativa; la Corte Federale, in occasione della riunione indetta per esaminare il ricorso presentato dalla Cucinotta, optava per riservarsi – senza limitazioni di tempo – sia la decisione sia la motivazione. In tal modo un provvedimento atteso trepidamente da più di tre mesi slitterà ancora e la Cucinotta dovrà attendere per un tempo imprecisato le determinazioni dell’Autorità giudiziaria sportiva.
I legali della ricorrente, avvocati Alessandro Carchio e Filippo Mansutti, contestano tale modo di procedere in quanto non in linea con i principi che reggono la Giustizia Sportiva, vale a dire i principi che impongono celerità e tempestività ai procedimenti giudiziali di competenza degli organi di giustizia sportiva.
In tal senso depone il combinato disposto degli artt. 4.7 Principi di Giustizia Sportiva del C.O.N.I., 34 e 35 dello Statuto Federale della F.C.I., 7 e 10, per quanto compatibile, Regolamento di Giustizia e Disciplina F.C.I., alla luce del quale si evince che la Giustizia sportiva debba essere rapida ed i tempi procedimentali limitati al massimo.
Ritengono gli avvocati Alessandro Carchio e Filippo Mansutti che un lasso di tempo di più di tre mesi sia assolutamente eccessivo per dirimere una questione sulla quale ha già avuto modo di esprimersi il Tribunale Arbitrale dello Sport con sede in Losanna (il quale ha risolto la questione in tempi ben più rapidi tenuto in considerazione l’apparato, la procedura e la giurisdizione internazionale del Tribunale Arbitrale dello Sport, elementi che certamente rendono più problematica la soluzione delle controversie giudiziali).
E’ appena il caso di sottolineare che, nel decidere un caso del tutto analogo, relativo al ciclista Ivan Basso, se pur in presenza di elementi diversi ed in un contesto giurisprudenziale difforme, la Corte Federale ebbe modo di pronunciarsi in tempi assai brevi e più confacenti agli obiettivi che il sistema di Giustizia sportiva si prefigge.
E’ opportuno tenere presente che l’atleta Annalisa Cucinotta giorno dopo giorno sta perdendo opportunità preziose per la propria carriera sportiva nonché, ci si auspica, per poter ricominciare a rappresentare la nazionale italiana nelle competizioni internazionali. Anche questi aspetti meritano di essere tenuti in debita considerazione e dovrebbero indurre la Corte Federale ad assumere con celerità una decisione sul ricorso in oggetto. Non sfuggirà certamente, infatti, che le Olimpiadi di Londra 2012 avranno inizio tra pochi mesi e l’obiettivo del ricorso verrebbe vanificato dal trascorrere del tempo, se anche dovesse ipoteticamente avere esito positivo.
Infine, è appena il caso di sottolineare che, la carriera di un atleta è breve e le occasioni importanti non sono molte per cui il tempo gioca un ruolo di fondamentale importanza nel caso riguardante Annalisa Cucinotta. Un ulteriore ritardo, per quanto sopra detto, comporterebbe gravi conseguenze, ai danni della sig.ra Cucinotta, sia in ambito sportivo che in ambito economico.
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