31-03-2011, 10:57 AM
LETTERA APERTA. Piste ciclabili, obblighi e multe
Riceviamo e volentieri pubblichiamo:
Buongiorno a tutti, sono Enzo Varini segretario della US Formiginese affiliata alla F.C.I: e vi scrivo per raccontarvi quel che ci è successo:
Un nostro tesserato cicloturista è rimasto vittima di un incidente stradale durante una uscita in bicicletta, fortunatamente non ha avuto danni fisici, per il semplice fatto che indossasse il casco regolarmente omologato che nell’impatto con l’asfalto si è rotto. Il fatto di indossare il casco lo ha protetto da gravi conseguenze fisiche e questo deve fare riflettere chi non lo indossa abitualmente.
L’incidente è avvenuto a causa di una autovettura che si è immessa sulla via principale dove transitava il cicloturista senza avvedersene, causando l’impatto. E’ uscita una pattuglia della Polizia Municipale per i rilievi del caso, una volta terminato il lavoro, gli agenti hanno fatto una contravvenzione di euro 24 al cicloturista per avere violato il Codice della Strada articolo 182, comma 9 e 10.
Articolo e comma in questione dicono: “I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92”
E questa è la motivazione sottoscritta dagli agenti: “Conducente …. del velocipede circolava su via….direzione…..omettendo di transitare sulla pista ciclabile esistente a destra a fianco della carreggiata riservata a detti veicoli”.
In buona sostanza la regola potrebbe essere così interpretata: nel momento che un ciclista percorrendo una strada arriva all’altezza di una pista ciclabile regolarmente segnalata, deve obbligatoriamente entrare nella pista ciclabile.
Tutto quello che può succedere ad un ciclista nel tratto di strada con a fianco una pista ciclabile potrebbe essere a totale carico del ciclista.
tuttobiciweb.it
Riceviamo e volentieri pubblichiamo:
Buongiorno a tutti, sono Enzo Varini segretario della US Formiginese affiliata alla F.C.I: e vi scrivo per raccontarvi quel che ci è successo:
Un nostro tesserato cicloturista è rimasto vittima di un incidente stradale durante una uscita in bicicletta, fortunatamente non ha avuto danni fisici, per il semplice fatto che indossasse il casco regolarmente omologato che nell’impatto con l’asfalto si è rotto. Il fatto di indossare il casco lo ha protetto da gravi conseguenze fisiche e questo deve fare riflettere chi non lo indossa abitualmente.
L’incidente è avvenuto a causa di una autovettura che si è immessa sulla via principale dove transitava il cicloturista senza avvedersene, causando l’impatto. E’ uscita una pattuglia della Polizia Municipale per i rilievi del caso, una volta terminato il lavoro, gli agenti hanno fatto una contravvenzione di euro 24 al cicloturista per avere violato il Codice della Strada articolo 182, comma 9 e 10.
Articolo e comma in questione dicono: “I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92”
E questa è la motivazione sottoscritta dagli agenti: “Conducente …. del velocipede circolava su via….direzione…..omettendo di transitare sulla pista ciclabile esistente a destra a fianco della carreggiata riservata a detti veicoli”.
In buona sostanza la regola potrebbe essere così interpretata: nel momento che un ciclista percorrendo una strada arriva all’altezza di una pista ciclabile regolarmente segnalata, deve obbligatoriamente entrare nella pista ciclabile.
Tutto quello che può succedere ad un ciclista nel tratto di strada con a fianco una pista ciclabile potrebbe essere a totale carico del ciclista.
tuttobiciweb.it